News dalla Sanità
Enpaf Newsletter n.17 del 24 giugno 2011
Enpaf Newsletter n.17 del 24 giugno 2011
SOMMARIO:
- Contributi – bollettini di pagamento per la riscossione degli importi dovuti a titolo di riscatto; contribuzione dovuta dal parafarmacista;
- Assistenza – Graduatoria assegnazione borse di studio 2011
- Enpaf on line
CONTRIBUTI – bollettini di pagamento per la riscossione degli importi dovuti a titolo di riscatto
Si comunica che i bollettini per la riscossione degli importi dovuti a titolo di riscatto verranno inviati nei prossimi giorni e avranno come scadenza il 1° agosto.
A titolo riepilogativo si ricorda che i riscatti previsti dal Regolamento Enpaf sono il riscatto degli anni del corso di studi universitari, previsto dall’art. 20, il riscatto ex art. 22 e il riscatto previsto dall’art. 7 bis, istituito con la riforma del 2004.
L’art. 20 del Regolamento di previdenza ed assistenza dell’Enpaf consente di riscattare la durata del corso di studi universitari fino ad un massimo di 5 anni al fine di conseguire l’incremento dell’ammontare finale della pensione per ciascun anno riscattato. Conseguentemente il riscatto è utile ai fini economici ma non comporta alcun aumento dell’anzianità di iscrizione e contribuzione.
L’importo da versare per ogni anno si determina in base all’età compiuta alla data di presentazione della domanda, applicando alla misura del contributo previdenziale intero annuo vigente alla data della stessa i coefficienti indicati dal Regolamento che variano appunti in relazione all’età del richiedente.
I coefficienti previsti sono i seguenti:1, fino a 39 anni, 1,4, da 40 a 44 anni, 1,9, da 45 a 49 anni, 2,5, da 50 a 54 anni e 3,2, da 55 anni in su.
Il valore del riscatto può essere versato in un’unica soluzione, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, oppure mediante rate annuali, fino ad un massimo di 20, gravate dagli interessi al tasso del 6% annuo. Il numero delle rate, tuttavia, non può essere superiore alla differenza fra l'età pensionabile (65 anni) e l'età dell'iscritto al momento della domanda. Il pagamento del riscatto deve essere completato al momento del pensionamento.
Si rappresenta che nel sito Internet dell’Enpaf (www.enpaf.it), nel settore dedicato ai riscatti, è stato predisposto un foglio di calcolo utile ai fini della determinazione degli importi dovuti a tale titolo.
L’art.22 del Regolamento Enpaf attribuisce la facoltà agli iscritti all’Ente di reintegrare in misura intera la contribuzione a quota ridotta, anche questo riscatto deve essere completato prima del pensionamento.
L’importo da versare per il reintegro in parola non può essere inferiore alla differenza fra quanto versato e l’importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta del reintegro stesso.
L’ammontare del riscatto va corrisposto entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di presentazione della relativa domanda. A richiesta dell’interessato il pagamento dei valori di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi pari al tasso del 6% annuo, fino ad un massimo di 20 annualità e comunque per un periodo non eccedente l’età pensionabile (65 anni).
Il riscatto previsto dall’art. 7 bis consente agli iscritti non ancora pensionati ( e quindi anche a coloro che abbiano procrastinato la decorrenza della pensione) di beneficiare dell’aumento dei rendimenti, introdotto a decorre dal 1° gennaio 2004, per gli anni precedenti all’entrata in vigore dei nuovi importi e precisamente per gli anni che vanno dal 1995 al 2003. La possibilità di fruire di questo reintegro è riservata a coloro che negli anni in questione abbiano versato la quota intera (gli altri dovrebbero prima procedere al reintegro previsto dall’art. 22 del Regolamento Enpaf).
L’istituto è azionabile, a richiesta dell’interessato, a seguito del versamento di un importo che risulta dal prodotto di un coefficiente (stabilito in rapporto all’età compiuta al momento della presentazione della domanda ed al sesso) per l’ammontare annuo della maggiorazione della pensione che si acquisisce con tale istituto alla data della domanda.
L’importo da versare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 rate. In ogni caso il numero di rate non può essere superiore alla differenza fra l’età pensionabile e l’età dell’iscritto al momento della domanda (in caso di procrastino il numero delle rate deve essere rapportato agli anni di procrastino). Il tasso di interesse di dilazione è ancorato al tasso di interesse legale vigente. Anche questo riscatto deve essere completato prima del pensionamento.
Si ricorda che in base a quanto disposto dall’art.10 del TUIR tutti i contributi versati all’Enpaf, sia obbligatori che facoltativi, sono fiscalmente deducibili integralmente dal reddito imponibile
CONTRIBUTI – Contribuzione dovuta dal parafarmacista
In base a quanto stabilito dalla Direzione centrale delle entrate contributive dell’INPS con circolare n.12 del 1° febbraio 2008 e con il messaggio del 5 novembre 2008 n. 24655 i titolari di parafarmacia (come pure i collaboratori di impresa familiare i soci e glia associati agli utili) che vendono farmaci da banco o di automedicazione e altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica non possono essere iscritti alla Gestione Commercianti INPS. Conseguentemente sono tenuti alla contribuzione intera presso l’Enpaf, in base a quanto sancito dall’art.21 del Regolamento.
Una recente sentenza del Tribunale di Sassari (n. 648/2011) ha confermato che il titolare farmacista di un’impresa che distribuisce farmaci ai sensi dell’art.5 del D.L. n. 233/2006 non può essere iscritto alla Gestione Commercianti INPS così come il titolare di farmacia, contemporaneamente in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti parafarmaceutici, come stabilito dall’Inps nella circolare n. 249/1981. La sentenza sconfessa anche l’idea che si possa procedere in base ad un criterio di prevalenza per cui se il fatturato del titolare di parafarmacia relativo alla vendita di farmaci da banco è inferiore a quello relativo alla vendita di altri prodotti, lo stesso debba essere considerato commerciante con obbligo di iscrizione alla gestione INPS, atteso che il reddito della parafarmacia è unitario come quello del farmacista. Il Tribunale afferma infatti che “ il criterio della prevalenza ha rilevanza per determinare a quale gestione Inps iscriversi, ove si svolgano una pluralità di attività autonome distinte mentre non può rilevare per escludere l’iscrizione all’Enpaf”. Ne consegue che atteso che il titolare di esercizio commerciale che vende farmaci da banco non può essere iscritto alla gestione commerciale Inps, in quanto svolge un’attività protetta di tipo professionale, lo stesso sarà tenuto alla contribuzione intera presso l’Enpaf.
ASSISTENZA – Graduatoria assegnazione borse di studio 2011
Il Direttore Generale dell’Enpaf, con provvedimento n. 112 del 21 giugno 2011, ha approvato le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2009-2010. Il 30 giugno sarà online la graduatoria per l’assegnazione delle stesse. I vincitori riceveranno una comunicazione postale a domicilio.
Per completezza si ricorda che il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF, con la deliberazione n. 7 del 15 marzo 2011, aveva approvato il bando per le borse di studio dell’anno 2011 relative all’anno scolastico / accademico 2009 – 2010.
Il provvedimento ha previsto l’assegnazione di 250 borse di studio complessive, ripartite fra cinque sezioni:
- scuola di istruzione secondaria di secondo grado, 90 borse di studio, ciascuna dell’importo di 480,00 euro;
- licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado, 45 borse di studio, ciascuna dell’importo di 1.170,00 euro;
- corsi universitari per le lauree del vecchio e del nuovo ordinamento, 75 borse di studio, ciascuna dell’importo di 1.750,00 euro;
- laurea di primo livello e lauree specialistiche, 25 borse di studio, ciascuna dell’importo di 1.970,00 euro;
- laurea specialistica a ciclo unico, 15 borse di studio, ciascuna dell’importo di 3.200,00 euro.
Si evidenzia che quest’anno la proprietà di immobili e relative pertinenze con destinazione d’uso diversa da casa di abitazione ha determinato l’esclusione di domande che invece negli anni precedenti sono state ammesse.
Enpaf on line
Atteso che vi sono state numerose segnalazioni a riguardo si ricorda che, per adeguarsi ad uno standard di sicurezza ritenuto più congruo, per accedere all’area riservata il programma chiede agli iscritti di rigenerare la password sostituendo quella rilasciata al momento della registrazione con una indicata dall’iscritto stesso e conosciuta solo dall’interessato. Ne consegue che ciò che accade non è che il programma non riconosce più la password precedente ma ne richiede una nuova, elaborata e conosciuta solo dall’interessato, per accedere all’area ad accesso riservato.
| < Prec. | Succ. > |
|---|

