News dalla Sanità
ENPAF: Newsletter del 28 luglio 2007
ENPAF: Newsletter del 28 luglio 2007
SOMMARIO:
- PRESTAZIONI – Contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati
- PRESTAZIONI – Detrazioni per familiari a carico
- CALL CENTER FONDO 0,15%
- Sospensione servizio News per il mese di Agosto
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PRESTAZIONI – Contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati
Anche quest’anno il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.24 del 2011, ha stabilito di corrispondere un contributo una tantum a favore di quegli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro autonomo (con apertura di partita IVA), ovvero in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero ancora nell’ambito di una borsa di studio. In tutte queste ipotesi a causa della mancanza di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quella dell’Enpaf, l’iscritto è tenuto al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria in misura intera senza poter beneficiare di alcuna riduzione. Come di consueto, una copia del regolamento del contributo, approvato con la delibera n.24/2011, una copia della modulistica che l’iscritto deve compilare per presentare domanda nonché una breve nota esplicativa, verranno trasmessi agli iscritti che, in base ai dati in possesso dell’Enpaf, risultino avere i requisiti previsti per poter richiedere il contributo una tantum. Anche gli Ordini provinciali riceveranno unitamente all’elenco dei propri iscritti coinvolti nell’iniziativa, una copia del regolamento e un facsimile della modulistica; l’invio ha lo scopo di consentire agli Ordini di fornire informazioni in merito agli iscritti che ne facciano richiesta. Il contributo in questione può essere richiesto dagli iscritti che dall’anno 2009 fino alla data della delibera abbiano svolto ininterrottamente l’attività professionale di farmacista nell’ambito di una delle suindicate figure contrattuali. È, inoltre, necessario che il richiedente sia in regola con il pagamento della contribuzione obbligatoria intera del triennio 2009/2011 e non presenti nelle annualità precedenti morosità significative. Il criterio per la determinazione dell’importo del contributo che viene assegnato al richiedente è costituito dal reddito pro – capite calcolato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ripartito tra i componenti del nucleo stesso. La domanda e la documentazione allegata alla richiesta devono essere inviate all’Enpaf, tramite raccomandata a.r., entro il 10 novembre 2011. Le domande incomplete o irregolari nella documentazione allegata, come pure quelle trasmesse oltre il termine di decadenza o da parte di soggetti privi dei requisiti prescritti, non saranno esaminate. Le domande saranno esaminate nell’ordine cronologico di invio e saranno accolte fino all’esaurimento dello stanziamento stabilito dal Consiglio di amministrazione.
PRESTAZIONI – Detrazioni per familiari a carico
L’art. 7 del D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011, ha stabilito l’abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico (art. 12 TUIR). La comunicazione obbligatoria annuale era stata introdotta dalla legge finanziaria 2008. Ne consegue che mentre in base alla normativa precedente le detrazioni per familiari a carico potevano essere applicate dal sostituto di imposta solo nel caso in cui il diretto interessato le avesse richieste ogni anno, allo stato attuale, la richiesta va presentata una sola volta e il sostituto di imposta è tenuto ad applicare le suddette detrazioni finché non vengano comunicate variazioni da parte del diretto interessato. Nell’intento di semplificare la normativa fiscale il Legislatore ha, dunque, eliminato l’obbligo annuale del contribuente e ha stabilito che l'obbligo di comunicazione sussiste solo in caso di variazione nella situazione familiare che incida sull’attribuzione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia. Si ricorda che si considerano familiari a carico il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, i figli, altri familiari conviventi (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) il cui reddito non superi € 2.840,51. Il Legislatore ha poi stabilito che per quanto riguarda le detrazioni per redditi di pensione (art. 13 TUIR) queste verranno applicate d’ufficio dall’Ente erogatore della pensione sulla base dei dati reddituali in suo possesso, sarà, quindi, onere dell’interessato che non ne abbia diritto comunicare all’ENPAF di non applicare le suddette detrazioni sulla pensione.
Il nuovo modulo per presentare la richiesta di detrazioni sarà online dalla fine del mese corrente.
CALL CENTER FONDO 0,15%
Il call-center fondo 0.15% rimarrà chiuso dall’ 8/08/2011 al 26/08/2011 compreso.
Si comunica che, come ogni anno, nel mese di Agosto il servizio News ENPAF verrà sospeso.
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