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ENPAF- newsletter n. 19 del 19 settembre 2011
ENPAF- newsletter n. 19 del 19 settembre 2011
SOMMARIO:
- CONTRIBUTI – Riemissione MAV contributo 2011; perdita “bonus” disoccupati; riaccertamento posizioni contributive.
- PRESTAZIONI – Contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati; “Figli studenti” percettori di pensione di reversibilità ovvero indiretta.
- Elenco iscrizioni e cancellazioni
CONTRIBUTI – Riemissione MAV contributi 2011
Nel corso del mese di settembre, come ogni anno, sarà inviato un unico bollettino di pagamento con scadenza 18 ottobre per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali. Tale operazione riguarda coloro che non hanno ricevuto i bollettini ordinari, con scadenza febbraio, aprile, giugno, per problemi di indirizzo ovvero coloro che non hanno provveduto al pagamento dei bollettini inviati a febbraio o ancora coloro che, con la prima emissione, hanno ricevuto dei bollettini con importi non appropriati alla propria condizione o perché superiori all’aliquota contributiva dovuta ovvero perché inferiori.
A coloro a cui nella prima emissione sono stati addebitati degli importi inferiori a quelli dovuti si invierà un bollettino recante la differenza fra quanto dovuto e quanto pagato. Inoltre sempre con la medesima operazione verrà completata la riscossione dei contributi relativi all’anno 2009 nei confronti degli iscritti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
CONTRIBUTI – Perdita “bonus” disoccupati
Coloro che hanno usufruito dell’aliquota contributiva dell’85% ovvero del contributo di solidarietà nella qualità di disoccupati involontari per 5 anni, massimo consentito dall’art.21 del Regolamento Enpaf, riceveranno una nota in cui verranno avvertiti che dal prossimo anno (2012) passeranno d’ufficio all’aliquota di contribuzione del 50%, nella qualità di non esercenti attività professionale.
Si evidenzia che qualora gli interessati avessero titolo per continuare ad usufruire della riduzione nella misura dell’85% ovvero del contributo di solidarietà, perché esercenti attività professionale in regime di lavoro subordinato, dovranno presentare la documentazione attestante la loro nuova condizione lavorativa.
E’ possibile, inoltre, attestare che lo stato di disoccupazione è stato interrotto dallo svolgimento di attività professionale come dipendente in alcuni periodi anche precedenti all’anno corrente. In questo caso se lo stato di disoccupazione è stato interrotto per più di 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare dall’attività in questione sarà possibile, conservando la riduzione dell’85% ovvero il contributo di solidarietà, recuperare un anno (o più) di riduzione per disoccupazione rispetto ai cinque disponibili in base al Regolamento.
Si ricorda che i cinque anni disponibili in relazione allo stato di disoccupazione temporanea e involontaria sono complessivi e riguardano sia la riduzione dell’85% che il contributo di solidarietà (in altri termini non è dato cumulare 5 anni in solidarietà più 5 anni in disoccupazione ma si ha titolo ad usufruire di un unico periodo di 5 anni).
CONTRIBUTI – Riaccertamento posizioni contributive
Saranno inviate note di sollecito dirette ad accertare la posizione sia degli iscritti cui è stata riconosciuta la quota contributiva ridotta per lavoro dipendente ma che sono risultati percettori di redditi da lavoro autonomo, di impresa o di redditi prodotti in forma associata, sia di degli iscritti a quota ridotta in quanto disoccupati involontari ma risultati comunque percettori di reddito incompatibile con la disoccupazione a suo tempo dichiarata; le note riguardano alcuni soggetti che non hanno risposto alla precedente richiesta. Il termine per rispondere alla richiesta di informazioni è stato fissato al 31 ottobre.
PRESTAZIONI – Contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati
Nel riportare la “news” già inviata nel mese di luglio, relativa al contributo una tantum, stanziato dalla sezione assistenza, a favore degli iscritti che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo o nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa si rammenta che sono esclusi dalla iniziativa in questione i percettori di reddito d’impresa o prodotti in forma associata. La precisazione è necessaria considerato che sono giunte all’Ente numerose richieste in tal senso specie da parte di titolari di parafarmacia.
Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.24 del 2011, ha stabilito di corrispondere un contributo una tantum a favore di quegli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro autonomo (con apertura di partita IVA), ovvero in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero ancora nell’ambito di una borsa di studio. In tutte queste ipotesi a causa della mancanza di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quella dell’Enpaf, l’iscritto è tenuto al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria in misura intera senza poter beneficiare di alcuna riduzione. Come di consueto, una copia del regolamento del contributo, approvato con la delibera n.24/2011, una copia della modulistica che l’iscritto deve compilare per presentare domanda nonché una breve nota esplicativa, verranno trasmessi agli iscritti che, in base ai dati in possesso dell’Enpaf, risultino avere i requisiti previsti per poter richiedere il contributo una tantum. Anche gli Ordini provinciali riceveranno unitamente all’elenco dei propri iscritti coinvolti nell’iniziativa, una copia del regolamento e un facsimile della modulistica; l’invio ha lo scopo di consentire agli Ordini di fornire informazioni in merito agli iscritti che ne facciano richiesta. Il contributo in questione può essere richiesto dagli iscritti che dall’anno 2009 fino alla data della delibera abbiano svolto ininterrottamente l’attività professionale di farmacista nell’ambito di una delle suindicate figure contrattuali. È, inoltre, necessario che il richiedente sia in regola con il pagamento della contribuzione obbligatoria intera del triennio 2009/2011 e non presenti nelle annualità precedenti morosità significative. Il criterio per la determinazione dell’importo del contributo che viene assegnato al richiedente è costituito dal reddito pro – capite calcolato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ripartito tra i componenti del nucleo stesso. La domanda e la documentazione allegata alla richiesta devono essere inviate all’Enpaf, tramite raccomandata a.r., entro il 10 novembre 2011. Le domande incomplete o irregolari nella documentazione allegata, come pure quelle trasmesse oltre il termine di decadenza o da parte di soggetti privi dei requisiti prescritti, non saranno esaminate. Le domande saranno esaminate nell’ordine cronologico di invio e saranno accolte fino all’esaurimento dello stanziamento stabilito dal Consiglio di amministrazione.
PRESTAZIONI – “Figli studenti” percettori di pensione di reversibilità ovvero indiretta
Ad Agosto 2011 è stata inviata una nota a tutti coloro che percepiscono una pensione di reversibilità ovvero indiretta in quanto figli studenti di un assicurato o pensionato Enpaf deceduto. L’art. 17 del Regolamento Enpaf, infatti, stabilisce che, in caso di morte di un pensionato o assicurato Enpaf, spetta un trattamento previdenziale ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti) che alla data della morte del genitore siano minori di 18 anni ovvero studenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto, ovvero studenti universitari, sempre a carico del genitore deceduto; in tal caso il trattamento spetta per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni. Nel caso in cui si percepisca un reddito da lavoro superiore ad € 2.840,51 annue lorde si perde il diritto alla pensione.
La nota invita tutti i percettori di pensione a tale titolo a trasmettere all’ENPAF entro il mese di ottobre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di studente universitario o di scuola media superiore, iscritto all’anno accademico o scolastico 2011/2012, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante il reddito da lavoro eventualmente percepito, la modalità con cui si voleva venisse effettuato il pagamento, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Qualora la documentazione richiesta non pervenisse entro il mese di ottobre gli Uffici si vedranno costretti ad interrompere l’erogazione del trattamento pensionistico.
Elenco iscrizioni e cancellazioni
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli Ordini affinché possano pervenire con tempestività agli Uffici dell’Enpaf le delibere di iscrizione o cancellazione e, pertanto, si possa provvedere a formare correttamente il carico contributivo per il prossimo anno evitando disagi a carico degli iscritti. Si segnala, peraltro, che risultano pervenute all’ENPAF domande di riduzione da parte di soggetti di cui non è ancora stata trasmessa la comunicazione di iscrizione.
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