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Enpaf - Newsletter n.20 del 28 ottobre 2011
Enpaf - Newsletter n.20 del 28 ottobre 2011
SOMMARIO:
- PRESTAZIONI – importo aggiuntivo; contributo di perequazione.
- Elenco iscrizioni e cancellazioni
PRESTAZIONI - importo aggiuntivo
L’ENPAF, nei primi giorni del mese di ottobre, ha trasmesso ai pensionati aventi diritto il modulo, con relativa nota di accompagnamento, che consente agli interessati di richiedere l’erogazione dell’importo aggiuntivo per l’anno 2011. Si rammenta che l’importo aggiuntivo, previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000, consiste nella corresponsione “una tantum” di una somma, pari a 154,94 euro, ad integrazione del rateo di pensione che viene liquidato nel mese di dicembre. La legge prevede che per ottenere la liquidazione dell’importo aggiuntivo l’interessato debba avere percepito nell’anno 2011 un reddito individuale assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 9.132,83 e, nel caso di pensionato coniugato, un reddito complessivo, cumulato con quello del coniuge, assoggettabile all’IRPEF non superiore a euro 18.265,66. Considerato che nel mese di novembre non è ancora terminato l’anno fiscale, l’importo verrà liquidato, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei dati reddituali 2010, in attesa di acquisire le dichiarazioni reddituali riferite all’anno 2011 (CUD 2012, modello 730 2012 e modello UNICO 2012). Il modulo per richiedere l’importo aggiuntivo deve essere presentato all’ENPAF dagli interessati entro il 20 novembre p.v.
PRESTAZIONI – contributo di perequazione
La legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138/2011, ha introdotto, per il periodo 1° agosto 2011 / 31 dicembre 2014, il contributo di perequazione e cioè una forma di prelievo alla fonte, a carico di soggetti che sono titolari di pensioni di importo complessivo particolarmente elevato.
Si prevede che i trattamenti pensionistici, corrisposti da tutti gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.
Il contributo verrà applicato su tutti i trattamenti pensionistici, inclusi quelli erogati dalle Casse di previdenza di professionisti e sarà l’INPS, attraverso il Casellario Centrale pensionati, a comunicare gli elementi necessari per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
A decorrere dal prossimo mese di novembre l’Ente che ha ricevuto la lista dei propri pensionati interessasti dalla disposizione, provvederà ad effettuare le ritenute mensili, operando il conguaglio dal mese agosto.
Si evidenzia che l’ammontare del contributo da prelevare concorre a ridurre l’imponibile pensionistico e, dunque, comporta una correlativa riduzione dell’imposta netta.
Elenco iscrizioni e cancellazioni
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli Ordini affinché possano pervenire con tempestività agli Uffici dell’Enpaf le delibere di iscrizione o cancellazione e, pertanto, si possa provvedere a formare correttamente il carico contributivo per il prossimo anno evitando disagi a carico degli iscritti. Si segnala, peraltro, che risultano pervenute all’ENPAF domande di riduzione da parte di soggetti di cui non è ancora stata trasmessa la comunicazione di iscrizione.
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