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ENPAF - newsletter n. 23 del 30 gennaio 2012
ENPAF - newsletter n. 23 del 30 gennaio 2012
SOMMARIO:
- Contributi – riscossione 2012, richiesta di riduzione, contratto di lavoro a intermittenza ovvero a chiamata.
- Prestazioni – pagamento trattamenti previdenziali; aumento addizionale regionale; eventi alluvionali ottobre e novembre 2011, interventi assistenziali a favore degli iscritti.
CONTRIBUTI – riscossioni 2012
Anche quest’anno la riscossione avverrà in due sole emissioni. Con la prima emissione verranno inviati i consueti 3 bollettini bancari Mav con scadenza 29 febbraio, 30 aprile e 2 luglio.
Coloro che hanno optato per il pagamento del contributo di solidarietà riceveranno un unico bollettino con scadenza 29 febbraio. I nuovi iscritti, che pertanto sono tenuti a pagare due anni di contribuzione e che hanno in carico un anno a contribuzione intera ovvero ridotta e un anno in solidarietà, riceveranno 4 bollettini con scadenza 29 febbraio, 30 marzo, 30 aprile e 2 luglio; sul primo bollettino è riportato l’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà (si rammenta che il contributo di solidarietà non è fiscalmente deducibile dall’imponibile, mentre lo sono le quote contributive di assistenza e di maternità).
Qualsiasi variazione sulla situazione contributiva verificatasi dopo il 20 gennaio verrà sanata con l’emissione di settembre (unico bollettino con scadenza ottobre). Conseguentemente qualora si ricevano dei bollettini per un importo superiore a quello che si è nel diritto di pagare per una riduzione richiesta dopo il 20 gennaio o ancora da richiedere (può essere il caso degli iscritti 2011 che hanno termine fino al 30 settembre 2012 per poter richiedere la riduzione) il pagamento non deve essere effettuato e bisognerà aspettare il bollettino con scadenza nel mese di ottobre che verrà trasmesso nel corso del mese di settembre.
Qualora invece i bollettini che vengono recapitati siano inferiori a quello che si è tenuti a pagare, gli stessi potranno essere onorati alla scadenza mentre il conguaglio avverrà con il bollettino con scadenza nel mese di ottobre.
Non riceveranno alcun bollettino bancario coloro che sono risultati morosi per l’anno 2011; in tal caso, come sempre, la riscossione avverrà tramite cartella esattoriale emessa dal competente Agente della riscossione. La cartella esattoriale recherà l’importo relativo al 2011 con le sanzioni civili dovute per il mancato pagamento, e l’importo 2012. Su cartella verranno riscossi anche i contributi di coloro che sono risultati irreperibili ovvero gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2012.
CONTRIBUTI – richiesta di riduzione
Si ricorda che la richiesta di riduzione contributiva ovvero eventuali integrazioni alla stessa devono essere necessariamente inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero in via telematica tramite pec. L’indirizzo di posta elettronica certifica Enpaf al quale trasmettere la domanda di riduzione contributiva è il seguente: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
CONTRIBUTI – contratto di lavoro intermittente ovvero a chiamata
Sono pervenute all’Enpaf domande di riduzione con svolgimento di attività lavorativa in base a contratto di lavoro intermittente ovvero a chiamata. In proposito si osserva che si tratta di una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato che prevede prestazioni lavorative discontinue (o intermittenti), ma limitate ai casi previsti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva.
La peculiarità di questa tipologia di rapporto di lavoro è data dal fatto che le obbligazioni delle parti insorgono in caso di chiamata. La legge prevede che al contratto di lavoro intermittente si applichi, per quanto sia compatibile, la normativa del lavoro subordinato, con una evidente eccezione rappresentata dall’inapplicabilità delle norme che limitano la reiterazione dei contratti a tempo determinato, prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.
In conseguenza di tale disciplina ai fini contributivi Enpaf si è previsto che è possibile usufruire dell’aliquota di riduzione dell’85% ovvero del contributo di solidarietà nel caso in cui il contratto di lavoro a chiamata (che deve comportare lo svolgimento di attività professionale) abbia una durata superiore ai sei mesi ed un giorno all’interno dell’anno solare ovvero sia a tempo indeterminato e questo indipendentemente dal periodo di effettivo svolgimento di attività lavorativa all’interno dell’anno solare stesso.
PRESTAZIONI – pagamento trattamenti previdenziali
In base all’art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201convertito in legge n. 214/2011 “lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali”. Ne consegue che i trattamenti previdenziali che abbiano un ammontare superiore a € 1000 (la condizione perché si abbia il carattere continuativo dell’erogazione sopra i 1000 euro e che questa avvenga per almeno due mesi) non potranno più essere erogati attraverso lo strumento del contante in appoggio allo sportello ovvero con assegno circolare ma i percettori dovranno indicare un conto corrente bancario ove si vuole venga effettuato l’accredito, pena la sospensione dell’erogazione del rateo di pensione. L’Ente ha provveduto ad informare gli interessati tramite una nota ad hoc.
PRESTAZIONI – Aumento addizionale regionale
In base all’art. 28 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge n. 214/2011 l’aliquota base dell’addizionale regionale è passata dallo 0,9% all’1,23%. Le Regioni, inoltre, potranno disporre un ulteriore aumento dello 0,5%. L’aumento riguarda la misura dell’addizionale regionale 2011 pertanto l’incremento del prelievo produrrà i suoi effetti già sui ratei di pensione dell’anno corrente.
PRESTAZIONI – Eventi alluvionali ottobre e novembre 2011 interventi assistenziali a favore degli iscritti.
Il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF con la deliberazione n. 5 del 25 gennaio 2012 ha disposto interventi assistenziali a favore degli iscritti residenti o con attività lavorativa nelle province di Genova, Grosseto, La Spezia, Livorno, Massa Carrara e Messina colpite dagli eventi alluvionali che si sono verificati nei mesi di ottobre e novembre del 2011. L’iniziativa riguarda i farmacisti iscritti e i pensionati ENPAF (ancorché cancellati dall’Albo) che alla data del verificarsi degli eventi alluvionali avevano la residenza anagrafica o la sede dell’attività lavorativa in una delle province sopra indicate e a causa degli eventi in questione:
- hanno avuto l’abitazione di residenza, di proprietà, danneggiata o dichiarata inagibile;
- hanno subito danni alle merci, agli arredi ed alle attrezzature dei locali adibiti all’esercizio della farmacia o della parafarmacia;
- hanno subito perdita del reddito lavorativo.
Copia della deliberazione e della modulistica per presentare la domanda di liquidazione del sussidio verrà trasmessa agli Ordini delle province interessate dai fenomeni alluvionali ai quali sarà, dunque, possibile rivolgersi per ottenerne copia.
La data ultima per presentare la domanda di sussidio è fissata al 30 marzo 2012.
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