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Circolare FOFI - 7878 - LEGGE 183/2011 - (Legge di stabilità 2012) - Norme di materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
Circolare FOFI - 7878 - LEGGE 183/2011 - (Legge di stabilità 2012) - Norme di materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
Si invia per opportuna conoscenza la rilevante Circorale Fofi n.7878 ad oggetto: LEGGE 183/2011 – (Legge di stabilità 2012) – Norme di materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
La legge 183/2011 ha apportato alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), al fine di semplificare i rapporti tra pubblica amministrazione e privati.
Per quanto di interesse, le nuove disposizioni risultano in sintesi le seguenti:
- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
- La richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.
- Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero, ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Pertanto non potrà essere rifiutata la dichiarazione sostitutiva spontaneamente prodotta dall’interessato, sulla quale saranno poi effettuate le previste verifiche; qualora invece l’interessato non presenti la dichiarazione e fornisca tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, la pubblica amministrazione dovrà procedere all’acquisizione d’ufficio.
- Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Il rilascio di certificati privi della suddetta dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.
– La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio con le conseguenti sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi.
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Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli Ordini sono tenuti a:
1) apporre sui certificati di iscrizione e sui certificati di servizio la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Si precisa che:
a) per quanto riguarda specificamente i certificati di servizio, non possono più essere utilizzati o prodotti a fini concorsuali e dovranno sempre essere sostituiti dalle autocertificazioni rese dall’interessato;
b) per quanto riguarda, inoltre, il certificato c.d. di “nulla osta” al trasferimento, trattandosi di certificato destinato ad essere prodotto esclusivamente ad un altro Ordine, di fatto non potrà più utilmente essere rilasciato e dovrà essere sostituito dalle autocertificazioni rese dall’interessato direttamente all’Ordine presso il quale intende trasferirsi;
2) non accettare dall’interessato, o richiedere all’interessato stesso, certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni; tali certificati sono sostituiti sempre dall’autocertificazione.
Si precisa che:
a) ai fini della iscrizione, cancellazione o trasferimento dall’Ordine, gli interessati devono pertanto produrre esclusivamente autocertificazioni;
b) resta ferma invece la possibilità per gli Ordini di acquisire d’ufficio tutte le informazioni, i dati e i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ivi compresa, pertanto, la possibilità di acquisire d’ufficio i certificati penali e i certificati dei carichi pendenti, al fine di eventuali verifiche sulla situazione penale degli iscritti.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel merito, Vi invio cordiali saluti.
Il Presidente
(Dr. Silvio Di Giuseppe)
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