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Precisazioni FOFI sulla L. 248/06
Precisazioni FOFI sulla L. 248/06
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
Roma, 08/09/2006 - Circolare n. 6855
Questa Federazione ritiene utile e opportuno fornire alcuni chiarimenti, precisazioni e comunicazioni in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 5 del DL 223/2006 (cosiddetto decreto “Bersani”) convertito nella legge 248/2006, con particolare riferimento alla posizione previdenziale e all’attività dei farmacisti addetti alla vendita di medicinali al di fuori delle farmacie, alla vendita di medicinali e altri prodotti non soggetti a prescrizione medica in tali esercizi commerciali e alla gestione societaria e direzione delle farmacie.
Com’è noto, una delle novità introdotte è la possibilità di vendere al di fuori delle farmacie medicinali e altri prodotti non soggetti a prescrizione medica, a condizione che la vendita sia effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine. Trattandosi di attività per il cui svolgimento la legge impone al farmacista l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo, la stessa deve senz’altro essere ritenuta “professionale” a fini previdenziali. Ciò premesso si comunica che, in relazione alla posizione previdenziale dei farmacisti in oggetto questa Federazione, a seguito di specifici quesiti posti per le vie brevi da alcuni Presidenti di Ordine, ha con immediatezza sottoposto la questione all’ENPAF, e si fa pertanto riserva di divulgare le indicazioni e istruzioni che a tal fine l’Ente fornirà.
PUNTEGGIO NEI CONCORSI A SEDI
A fronte dell’attuale disciplina dei punteggi nei concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche (DPCM 298/1994), l’attività dei farmacisti addetti alla vendita di medicinali nei citati esercizi commerciali non è prevista e pertanto non è valutabile come titolo nei medesimi concorsi. Comunque la questione rientra ora nella competenza normativa delle Regioni.
PRATICA PROFESSIONALE
Poiché la legge (art. 12 legge 475/1968 come modificato dall’art. 6 legge 892/1984) prevede che la “pratica professionale” biennale (equipollente all’idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche) debba essere svolta in farmacia, l’attività dei farmacisti addetti alla vendita di medicinali non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie non può essere riconosciuta valida ai fini della “pratica professionale”. In proposito, si deve altresì considerare che nella suddetta attività mancherebbe al farmacista qualsiasi esperienza in relazione ai medicinali assoggettati a prescrizione medica e alle preparazioni galeniche.
DISTINTIVO PROFESSIONALE
Come si ricorderà, con circolare federale n. 6721 del 2.1.2006, fu specificato che, in base all’art. 15, comma 2, del Codice Deontologico, il distintivo professionale può essere utilizzato esclusivamente dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove sia prevista la figura del farmacista. Nella richiamata circolare erano state pertanto elencate le strutture nelle quali è espressamente prevista per legge la figura del farmacista1 ed era stato precisato che solo in tali strutture al farmacista è consentito indossare il distintivo professionale. A fronte delle novità introdotte dal DL “Bersani” – che, lo si ripete, ha previsto la possibilità di vendere al di fuori delle farmacie medicinali e altri prodotti non soggetti a prescrizione medica, a condizione che la vendita sia effettuata alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all’Albo – si deve ora ritenere che, essendo i suddetti esercizi individuati dalla legge come strutture nelle quali è prevista la figura del farmacista, anche in tali strutture al farmacista è consentito indossare il distintivo professionale. Vendita di medicinali e altri prodotti non soggetti a prescrizione medica in esercizi commerciali diversi dalle farmacie.
OMEOPATICI E “FITOTERAPICI”
Come già evidenziato, in base alle nuove disposizioni del DL “Bersani”, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie (in qualsiasi tipologia di esercizio commerciale, e pertanto non soltanto nei supermercati), purché con la presenza e l’assistenza del farmacista, possono essere posti in vendita medicinali e altri prodotti non soggetti a prescrizione medica. A fronte di tale previsione normativa, è opportuno chiarire che nei suddetti esercizi commerciali possono essere posti in vendita anche medicinali omeopatici non assoggettati a prescrizione medica. Per quanto concerne i cosiddetti “fitoterapici”, premesso che una tale categoria di prodotti non è prevista dalla normativa, si deve precisare che, se si tratta di medicinali, possono essere posti in vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie solo se non soggetti a prescrizione medica. Nel caso in cui i “fitoterapici” non siano medicinali, si deve ritenere che, a fronte della lettera della legge (“altri prodotti non soggetti a prescrizione medica”), i medesimi siano senz’altro e a maggior ragione vendibili anche negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie.
GESTIONE SOCIETARIA E DIREZIONE DELLE FARMACIE
Com’è noto, una delle novità introdotte dal DL “Bersani” è la possibilità per le società tra farmacisti di essere titolari di più di una farmacia (fino a un massimo di quattro e tutte ubicate nella provincia in cui ha sede la società). A tal proposito, occorre rammentare che, in base all’art. 7, comma 3, della legge 362/1991, la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. Inoltre, in base agli artt. 378 e 121 del TULS RD 1265/1934, le farmacie il cui titolare non sia farmacista (e tale è appunto il caso delle farmacie private gestite da società tra farmacisti, nelle quali titolare è la stessa società e non i singoli soci) debbono avere, per direttore responsabile, un farmacista iscritto nell’Albo professionale, e il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Dalle disposizioni sopra richiamate, discende che ciascun socio può essere direttore responsabile di una sola farmacia, con la conseguenza che, qualora la società assuma la titolarità di più di una farmacia, il numero dei soci dovrà comunque essere almeno pari al numero della farmacie di cui la società stessa è titolare.
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